Cos'è l'adempimento?
L'adempimento è l'esecuzione esatta della prestazione che costituisce l'oggetto dell'obbligazione da parte del debitore o di un terzo nei confronti del creditore o di un soggetto autorizzato dal creditore, comportando l’estinzione del vincolo obbligatorio.
Quali sono le difformità che possono rendere l'adempimento inesatto?
Le difformità possono riguardare la quantità, la qualità, il tempo e il luogo, e la destinazione della prestazione.
Cosa prevede il principio di reciprocità nell'adempimento?
Il principio di reciprocità prevede che l'interesse del creditore a ricevere la prestazione è funzionale all'interesse del debitore a liberarsi dal vincolo obbligatorio. Questo è centrale nell'art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore in caso di inadempimento.
Cosa succede se l'adempimento è difforme?
Se l’adempimento è difforme, si genera un'obbligazione risarcitoria per danno, e il debitore non è liberato dall’obbligazione originale.
Quali sono gli obblighi del creditore riguardo la cooperazione?
Il creditore deve cooperare secondo le regole della correttezza e della buona fede, facilitando l’adempimento del debitore e non ostacolando ingiustificatamente l'adempimento.
Cosa accade se il debitore è incapace?
L’incapacità del debitore non influisce sulla validità del pagamento, purché il pagamento realizzi il diritto del creditore senza pregiudicarlo.
Cosa accade se il creditore è incapace?
Il pagamento al creditore incapace non libera il debitore, a meno che non dimostri che il pagamento è stato vantaggioso per l’incapace.
Cos'è l'adempimento del terzo?
Un terzo può adempiere l’obbligazione, salvo rifiuto motivato del creditore o opposizione del debitore. L'adempimento deve essere consapevole e deliberato.
Quali sono le regole per il luogo dell’adempimento secondo l'art. 1182?
Se il luogo non è determinato, si seguono le regole generali:
Cose certe: luogo in cui l’obbligazione è sorta.
Obbligazioni pecuniarie: domicilio del creditore al momento della scadenza.
Altre prestazioni: domicilio del debitore al momento della scadenza.
Cos'è la mora credendi e quali sono i suoi effetti?
La mora credendi si verifica quando il creditore rifiuta ingiustificatamente di ricevere la prestazione (Art. 1206 c.c.). Gli effetti includono:
Rischio: il creditore assume il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Estinzione: l’obbligazione si estingue se la prestazione offerta è convalidata con sentenza.
Risarcimento: il creditore deve risarcire il danno derivante dalla mora.
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