Buffl

Diritto Patrimoniale Canonico

YS
by Yannick S.

tesi di dottorato:

“Sostituzione e rifondazione dei prestazioni statali nello Stato costituzionale secolare del ventunesimo secolo”

la tesi di dottorato verte sui rapporti patrimoniali specifici tra le chiese e le comunità religiose e lo Stato tedesco


Con la Reichsdeputationshauptschluss (Risoluzione principale della Dieta Imperiale) del 1803, l'ultima legge fondamentale del Sacro Impero Romano, molti beni ecclesiastici furono secolarizzati.

=> per continuare a gestire e amministrare i beni ecclesiastici secolarizzati (culto divino!), gli Stati tedeschi hanno istituito posizioni giuridiche patrimoniali o titoli giuridici delle chiese secolarizzate, denominati „Staatsleistungen“ in tedesco o "prestazioni statali" in italiano.

le prestazioni statali (Staatsleistungen) sono titoli giuridici per il finanziamento permanente di scopi ecclesiastici o religiosi, in particolare la dotazione di costi di personale e amministrativi.

<-> non ha nulla a che vedere con l'imposta ecclesiastica (Kirchensteuer); sono due questioni diverse


-> secondo l'art. 138 della Costituzione del Reich tedesco del 1919 (Costituzione della prima Repubblica tedesca, cosidetta “Repubblica di Weimar”), questi particolari rapporti storici di prestazione tra le chiese e lo Stato devono essere sostituiti (abgelöst)

[norma è ancora oggi valida nella Repubblica Federale Tedesca attuale grazie alla Legge fondamentale del 1949 (Grundgesetz), come viene chiamata l'attuale Costituzione]

<-> tuttavia, la Costituzione affida le decisioni concrete relative alla sostituzione (Ablösung) al legislatore del Reich o della Federazione, ovvero al Parlamento => a causa del difficile dibattito politico sui titoli giuridici, il Parlamento non ha ancora agito in merito (sostituzione costerebbe molto allo Stato; pertanto, i contributi statali esistono ancora oggi e non sono stati sostituiti)


=> Da un lato, nella tesi si cerca di trovare nuove vie costituzionali per facilitare e rendere possibile la sostituzione; allo stesso tempo, si esamina i limiti che la Costituzione pone alla sostituzione da parte del legislatore

=> D'altro canto, si occupa dei titoli giuridici istituiti dallo Stato dopo il 1919, con i quali si intende sostenere in particolare l'ebraismo in Germania e altre comunità religiose -> alla luce dell'articolo 138 della Costituzione del 1919, la fondatezza di tali titoli giuridici è incostituzionale (a mio avviso)


i beni preziosi/ i beni culturali

(beni classificati del. cann. 1283 n. 2, 1292 § 2 CIC)

i beni preziosi sono beni ecclesiastici di particolare valore, la cui importanza non è solo economica ma anche artistica, storica, culturale o religiosa, e che per questo sono sottoposti a una tutela giuridica rafforzata.

-> i beni preziosi è una categoria dei beni classificati, che non è definita dai canoni latini (nozione legale indeterminato); però can. 1292 § 2 CIC parla di: “oggetti preziosi di valore artistico o storico”

=> aspetti qualitativi (sopprattutto ogetti di venerazione popolare, di pietà o di culto) <-> non quantitativi (cfr. can. 1291, 1292 § 1 CIC)

=> can. 197 e 1270 CIC (speciali termini di prescrizione); can. 1283 CIC (l’obbligo di compilazione di un inventario); can. 1189 CIC (licenza scritta dell’Ordinario per il restauro delle immagini preziosi)


i beni culturali ecclesiastici sono beni della Chiesa che possiedono un particolare valore storico, artistico, archeologico, archivistico o bibliografico, in quanto espressione della fede, della vita e della missione della Chiesa nel tempo, e che per questo sono sottoposti a speciale tutela giuridica.

-> nozione usata nel diritto internazionale e anche è stata successivamente introdotta nei diversi diritti ecclesiastici nazionali (definzione dall’UNESCO nella Convenzione di Parigi, art. 1: “a titolo religioso”)

=> c’è una certa correspondenza tra nozioni “bene prezioso” e “bene culturale”; per la valida alienazione di due categorie dei beni è richesta l’autorizzazione della Santa Sede (can. 1292 § 2 CIC)







i luoghi e le cose sacri

(can. 1205 CIC e can. 1171 CIC)

i luoghi sacri sono spazi (beni ecclesiastici) destinati stabilmente al culto divino o alla sepoltura dei fedeli (destinazione sacra), che ricevono tale qualifica mediante un atto liturgico di dedicazione o di benedizione e che, per questo, sono sottoposti a un regime giuridico speciale.

-> can. 1205 CIC stabilisce: “Si chiamano sacri quei luoghi che sono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione”

I luoghi sacri devono essere usati solo per fini consoni alla loro sacralità (can. 1210); non possono essere destinati ad usi profani senza specifica autorizzazione; godono di particolare tutela e rispetto; possono essere ridotti a uso profano non indecoroso solo con atto dell’autorità competente (can. 1222 CIC* come lex specialis da can. 1212 CIC)


Can. 1222 - § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

§ 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.


=> sono luoghi sacri, in particolare: chiese (can. 1214); oratori e cappelle (can. 1223–1229); santuari (can. 1230); altari (can. 1235) cimiteri (can. 1240); altri luoghi destinati stabilmente al culto con rito legittimo.

! -> Papa Francesco (Sanctuarium in Ecclesia, 2017) ha trasferito al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione le competenze della Santa Sede sui santuari

! -> l’Ordinario può autorizzare occasionalmente l’altro uso di un luogho sacro, p.e. per un concerto di musica (cfr. Congregazione per il Culto Divino, Concerti nelle chiese, 1987)


le cose sacre sono beni temporali destinati stabilmente al culto divino mediante un atto liturgico di dedicazione o di benedizione, e che per questo godono di una particolare tutela giuridica.

-> can. 1171 CIC afferma: “Le cose sacre, destinate al culto divino mediante la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adibite a usi profani o impropri


i beni dei istituti religiosi

(le particolarità)

Il voto di povertà incide direttamente sul regime patrimoniale:

limita la capacità di uso e disposizione dei beni; richiede uno stile di sobrietà e distacco; orienta i beni al bene comune dell’istituto e alla missione ecclesiale, cfr. can. 600 CIC

Can. 600 - Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la dipendenza e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli istituti.


=> I beni non appartengono ai singoli religiosi, ma: all’istituto religioso oppure a una sua persona giuridica (provincia, casa religiosa), cfr. cann. 634 § 1, 668 CIC

Can. 668 - § 1. Avanti la prima professione i membri cedano l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e, se le costituzioni non stabiliscono altrimenti, liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono poi, almeno prima della professione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile.

§ 2. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio.

§ 3. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industriosità o a motivo dell'istituto, lo acquista per l'istituto stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio o assicurazione, a qualunque titolo, è acquisito per l'istituto, a meno che non sia disposto altrimenti nel diritto proprio.

§ 4. Chi per la natura dell'istituto deve compiere la rinuncia radicale ai propri beni la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa.

Ugualmente proceda il professo di voti perpetui che, a norma del diritto proprio, volesse rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi, con licenza del Moderatore supremo.

§ 5. Il professo che per la natura dell'istituto ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà. I beni, che ricevesse dopo tale rinuncia, vanno all'istituto, a norma del diritto proprio.


i fondamenti del diritto patrimoniale canonico

-> nella rivelazione:

la Sacra Scrittura e i Padri della Chiesa testimoniano l’estistenza di beni della comunità cristiana (catacombe, cimiteri, etc.), anche gli “editti di restituzione” (Galerio, Serdica 311/ Costantino, Milano 313) attestano che la Chiesa antica possedeva alcuni beni

AT: i beni sono un dono e una benedizione di Dio (cfr. la descrizione della grande proprietà di Abramo; Gen 13, 2-6)/ i beni possono deventare causa di cupidigia e di discordia (basti ricordare Caino e Abele, Gen 4, 8)

NT: Gesù ci da sempre l’esempio di un comportamento coerente con il desegno del Padre: Gesù (ha mangiato e bevuto) parlò anche di ricchezza e povertà e come la ricchezza diventa un cammino di carità e di servizio ai fratelli; “I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me", Gio 12, 8 (la tradizione patristica sottolinea l’importanza delle opere di carità e la destinazione dei beni per il culto)

=> beni della Chiesa sono considerati tradizionalmente doni offerti a Dio e ai poveri per amore di Dio


-> nel Magistero della Chiesa (Concilio Vaticano II):

Lumen Gentium: Popolo di Dio, inteso sopprattutto come comunione e come sacramento dell’unione => la Chiesa non è un’entità meramente spirituale e invisibile, ma è una realtà complessa (elementi materiali), vivificato dallo Spirito.

- IUS NATIVUM - (cfr. can. 1254 § 1 CIC) di adoperare i beni temporali necessari per compiere la missione soprannaturale affidatale da Cristo (Concilio di Trento confermò la dottrina tradizionale e rigettava la visione dualista “Zwei Reiche-Lehre” di Lutero) => problemi nell’epocha moderna e liberale (dopo T. Hobbes “Kingdom of darkness”)

-> “indipendente a civili potestate” (ius publicum ecclesiasticum: società perfetta), però: “autonomia assoluta” non è mai esistata (!)

<-> Dignitatis humanae Nr. 7 stabilisce il rispetto dell’ordine pubblico giusto; Lumen Gentium Nr. 8 disse che la Chiesa di Cristo “sussiste nella Chiesa cattolica”: in ambito patrimoniale la Chiesa deve identificarsi con la povertà e l’umilità; Gaudium et spes Nr. 76 “La Chiesa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione lo richiede” (Nr. 72 competenza professionale tra l’amministrazione e la gestione dei beni)

il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà nel diritto patrimoniale canonico è un criterio di organizzazione e ripartizione delle competenze tra le varie persone giuridiche pubbliche della Chiesa:

=> ogni ente gestisce i propri beni orientandoli all’utilità generale della Chiesa, e che risponda del suo agire senza coinvolgere a tal fine enti “superiori”

(interconnessione tra l’autonomia e la sussidiarietà)

nel codice: can. 1256 CIC (Il diritto di proprietà spetta alla persona giuridica che legittimamente ha acquisito i beni ecclesiastici -> autonomia) e can. 1276 CIC (il vescovo diocesano ha il dovere di vigilare sulla buona amministrazione di tutti i beni ecclesiastici appartenenti a persone giuridiche soggette alla sua autorità, ma non di amministrarli direttamente, salvo casi speciali)

can. 1291 CIC: un’autorità rilascia o nega la licenza necessaria per una valida alienazione

can. 1281 § 1 CIC: un Ordinario è chiamato ad autorizzare un atto di amministrazione straordinaria…

can. 1267 § 2 CIC: …o ad accordare la licenza prevista per rifiutare un’offerta o per accettarne una gravata da condizione


-> il principio è stato formulato da Pio XI nell’Enciclica Quadragesimo anno (1931), in cui il Papa afferma: “che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare.”

le finalità dei beni temporali della chiesa

(cfr. can. 1254 § 2 CIC)

la nozione di proprietà nel diritto canonico non ha lo stesso valore assoluto che, procedente dal diritto romano, e filtrato da alcune filosodiche (idealismo, assolutismo, liberalimso, ecc.) secondo il proprietario poteva fare dei propri beni ciò che voleva (tale condizione sarebbe incompatibile con la vita e la dottrina della Chiesa)

=> la Chiesa insegna ad agire sempre con giustizia ed in povertà e usa beni temporali soltanto per realizzare la sua missione di salvezza (mandato evangelico), cfr. can. 1752 CIC (salus animarum come legge suprema) => lo scopo generale: Gloria di/a Dio

cfr. Lumen Gentium n. 8 (paragonata al mistero del Verbo incarnato: un duplice elemento, umano e divino => la Chiesa terrestre ha bisogno dei beni temporali)


le finaltà hanno una grande rilevanza nel diritto patrimoniale - il can. 1254 § 2 CIC ne indica tre (elenco):

  • il culto divino secondo le norme liturgiche (il sacrificio, l’offerta di cose buone è fatta da Dio stesso: è la realizzazione della communio del Popolo di Dio)

    -> il culto è necessario e un onore al Signiore (cfr. la scena del Vangelo nella casa di Betania - Gesù disse: i poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me Gv 12, 1-11, qui 7-8)

    => can. 1171 CIC: la tutela delle cose sacre; can. 1205 CIC: i luoghi sacri destinati al culto; can. 1210 CIC: l’uso conforme alla sacralità; can. 1222 CIC: la riduzione a uso profano non indecoroso.

  • il sostentamento del clero

    -> can. 281 § 1 CIC: diritto dei chierici a una rimunerazione adeguata = rapporto patrimoniale sui generis (<-> contratto di lavoro) -> due requesti: congruità (alla situzione concreta) e ugualianza (tra tutti coloro si trovano nelle stesse condizioni)

    -> tradizionalmente è stato garantito attraverso il sistema beneficale (CV II ha imposto l’abolizione o almeno la revisione del sistema => can. 1272 CIC)

  • le opere di apostolato e di carità, soprattutto al servizio dei poveri (CV II: Apostolicam Actuositatem n. 2: apostolato = l’attività del Corpo mistico ordinata a propagare il Regno di Cristo sulla terra)

    -> ad esempio: catechesi e formazione cristiana; educazione (scuole, università, oratori); attività missionarie; comunicazione e cultura; opere pastorali e sociali

    -> Benedetto XVI: Deus caritas est n. 31: “l’attività caritativa deve essere indipendente da partiti ed ideologie.”

-> infatti la Chiesa ha anche altre finalità (…), che potrebbe rientare a pieno diritto dei fini indicati dalla norma

norme riguradanti i beni temporali della chiesa

“ciò che è giusto” - lo studio del regime giuridico dei beni temporali ecclesiastici richiede la conoscenza di molte norme provenienti da diverse fonti, universali e particolari, che devono articolarsi nel rispetto del principio di sussidiarietà -> le norme più relevanti:

  • leggi universali - libro V del CIC / norme prallele per le Chiese orientali: titolo XXIII cann. 1007-1054 CCEO -> anche: per gli istituti di vita consacrata (cann. 634-640 CIC); sulle persone giuridiche nella Chiesa (cann. 113-123 CIC); sui luoghi sacri (cann. 1205-1243 CIC)

  • leggi particolari - legislazione particolare applicabile nei singoli casi specifici:

    -> Conferenza Episcopale: sulle sovvenzioni richieste ai fedeli (can. 1262 CIC); sulle questue (can. 1265 § 2 CIC); sui benifici ecclesiastici (can. 1272 CIC); sugli atte di amministrazione straordinaria della diocesi (can. 1277 CIC); sulle alienazioni dei beni (can. 1292 CIC) e sulla loro locazione (can. 1297 CIC)/ anche: decreti generali (!)

    -> Vescovo/ Ordinario: sugli atti di amministrazione ordinaria con il parere del consiglio per gli affari economici (can. 1281 § 2 CIC); ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni con i speciali istruzioni (can. 1276 § 2 CIC) -> in alcuni casi: Sinodo diocesano/ l’Assemlea dei Vescovi della Provincia (ad esempio: can. 1264CIC)

  • altre norme canoniche: la consuetudine (cfr. la norma generale di can. 23 CIC), gli statuti (can. 94 CIC) e i regolamenti (can. 95 CIC)

  • la legge tra le parti: il contratto (= un accordo di volontà tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale) -> principio sinallagmatico “do ut des” (can. 22, 1290 CIC; ~ can. 3 CIC)

  • il rinvio alle leggi civili - can. 22 CIC (can. 1504 CCEO) => can. 1290 CIC (e anche: cann. 197, 1286, 231 § 2, 1500, 1714 CIC)

    Can. 22 - Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.


Il Romano Pontefice nel diritto patrimoniale canonico

Can. 1256 - La proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati.

il Romano Pontefice non è proprietario diretto di tutti i beni, ma esercita una suprema vigilanza e autorità su di essi; è la suprema autorità legislativa, amministrativa e giudiziaria, garante dell’uso corretto dei beni ecclesiastici e custode del fine spirituale cui i beni temporali sono ordinati

=> il Romano Pontefice esercita la sua potestà con la promulgazione di norme che riguardano l’amministrazione dei beni (legislativa), tramite la concessione di licenze autorizzazioni (esecutiva) e nei casi in cui sia richiesto il suo intervento come giudice supremo nella Chiesa (giuduziaria) -> abitualmente tramite gli organismi della Curia Romana (cfr. la Costituzione Praedicate Evangelium 2022 -> soprattutto il dicastero per il clero e il dicastero per l’Evangelizzazione, ma anche altre enti della Curia per i vari settori della gestione patrimoniale)


-> l’interazione tra la funzione di governo del Romano Pontefice e l’attività amministrativa di chi regge immediatamente la persona giuridica cui i beni appartengono (cfr. can. 1279 CIC)


<-> il caso peculiare della gestione patrimoniale della Santa Sede sul patrimonio proprio => Motu proprio Fidelis dispensator et prudens 2014: Papa Franceso ha aggiunto nouvi organismi: il Consiglio per l’Economia (collegiale e continua vigilanza e sorveglianza), la Segretaria per l’Economia (vigilanza sugli enti per le materie economiche e finanziarie) e l’ufficio del Revisore Generale (revisione contabile degli enti)

-> l’Amministrazione del patrimonio della Santa Apostolica (APSA):

art. 219 § 1 PE […] l’Organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede destinato a fornire le risorse necessarie all’adempimento della funzione propria della Curia Romana

-> ad esempio: l’Obolo di San Pietro


la collaborazione dei collegi nel diritto patrimoniale canonico

il consiglio per gli affari economici:

l’organo collegiale che coadiuva l’ordinario nella programmazione, vigilanza e controllo dell’amministrazione dei beni ecclesiastici dell’ente cui è preposto (cann. 492-494 CIC)

-> a.e.: controllare i bilanci annuali (cfr. can. 1287 § 1 CIC)

-> vescovo deve ascoltarne il parere a.e.: per imporre i tributi (cfr. can. 1263 CIC), per porre atti di amministrazione di maggiore importanza (can. 1277 CIC)

-> il consenso del consiglio a.e.: per alienazione dei beni del patrimonio stabile (can. 1292 § 1 CIC) e altri atti che possono intaccare il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione (can. 1295 CIC)


il collegio dei consultatori:

l’organo ristretto che interviene negli atti patrimoniali di maggiore rilevanza, esprimendo consenso o parere nei casi stabiliti dal diritto, soprattutto in situazioni straordinarie o di sede vacante (cann. 502, 1277 CIC)


il consiglio presbiterale:

l’organo rappresentativo del presbiterio che collabora con il vescovo nel governo della diocesi, ma non esercita competenze dirette in materia patrimoniale, se non in via consultiva generale (can. 495 CIC); alcune norme stabiliscono che il Vescovo deve acoltarne il parere (costruzione di chiese, can. 1215 § 2 CIC; per imporre tributi, can. 1263 CIC; per indire il Sinodo diocesano, can. 461 § 1 CIC)


il consiglio pastorale:

l’organo consultivo che studia e propone orientamenti sull’attività pastorale, senza competenze dirette amministrative o patrimoniali (can. 511 CIC); può riguardare anche scelte di bilancio e suggerire di dare priorità nella gestion del patrimonio


il consiglio dei Superiori degli istituti di vita consacrata:

l’organo che assiste il superiore maggiore nel governo dell’istituto, compresa l’amministrazione dei beni secondo il diritto proprio, con funzioni consultive o deliberative a seconda dei casi (cann. 627, 634-640 CIC)

Gli amministratori e l’economo nel diritto patrimoniale canonico

Can. 1279 - § 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire* in caso di negligenza dell'amministratore.

§ 2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermate nell'incarico.

-> *intervenire “dall’esterno” => ordinario non è un amministratore (!)

-> ogni aministratore è affiancato da un consiglio o almeno da due consiglieri, can. 1280 CIC; in alcuni casi è coadiuvato anche da un economo* (cfr. per le diocesi, can. 494 CIC; per i religiosi, can. 636 § 1 CIC; per i seminari, can. 239 § 1 CIC)

-> gli amministratori sono tenuti ad agire “con la diligenza di zn buon padre di famiglia”, can. 1284 CIC (diligentia boni patrisfamilias - a.e.: accountability, trasparenza, ecc.); prima che loro inizino: doveri dal can. 1283 CIC


* l’economo: non è un amministratore (non regge immediamente), ma aiuta l’amministratore a gestire il patrimonio nella diocesi, nell’istituto religioso, nel seminario (…)

-> però: i compiti di cui ai cann. 1276 § 1 e 1279 § 2 CIC (cfr. can. 1278 CIC) non sono, in altre parole, funzioni “economiche”, ma di “governo”


il sostentamento della chiesa

(tra un sistema beneficiale e un sistema di autofinanziamento)

-> è compito del Vescovo diocesano ricordare a tutti i fedeli la necessità di dare tale contributo, ed è suo diritto chiedere loro questo sostegno; tramite offerte volontarie o mediante il versamento di tasse o di tributi (cfr. cann. 1260, 1261 § 2 CIC)

=> forme di autofinanziamento ecclesiale

<-> storicamente: sistema benficiale (= la dotazione permanente di un patrimonio [beneficio] destinato al sostentamento del titolare della carica e all'esercizio delle funzioni sacre, cfr. can. 1409 CIC del 1917) - il sacerdote viveva del diritto ai frutti della terra o del lavoro; sistema tipicamente feudale

-> sistema è stato superato dopo il CV II (cfr. Presbyterorum Ordinis n. 17/20: sistema di solidarietà economica più compatibile con l’ecclesiologia di comunione; sistema beneficiale deve essere abbandonato o almeno riformato a fondo)

=> can. 1272 CIC: Conferenza episcopale deve trasformare progressivamente i benefici in un’istituzione diocesana


l’esspressione offerte volontarie indica tutti gli atti di libertà, gli apporti e i contributi liberi, dati sia su iniziativa autonoma dell’offerente sia dietro richiesta delle autorità (cfr. cann. 1262, 1263 CIC) => rispetto delle finalità delle offerte (can. 1267 § 3 CIC)

-> differenza rileva giuridicamente: offerte spontanee (rienta nel concetto canonico di pausa pia/ può essere oggetto della normativa sulle pie volontà, evenualmente sulle pie fonazioni) <-> offerte su richiesta (segue un regime legale peculiare: le questue e le elemosine)

-> siano rispettati requisti e le formalità previsti dal diritto civile competente, can. 1299 § 2 CIC

-> offerte fatta in occasione di servizi pastorali (can. 1264 n. 2 CIC; CIC del 1917: “diritti di stola”)

le pie volontà, le cause pie e le pie fondazioni

(titolo IV - cann. 1299-1310 CIC)

la pia volontà è un atto giuridico mediante il quale qualcuno dispone un bene proprio in favore della Chiesa, o il bene stesso ad essa destinato a titolo gratuito

(Die fromme Verfügung ist ein Rechtsakt, durch den jemand sein Eigentum zugunsten der Kirche verfügt oder das Eigentum selbst unentgeltlich an sie überträgt)

=> tre requisti specifici: la pietà, un’intenzione soprannaturale e l’oggettiva destinazione a una causa pia (p: i primi due requisti soggetivi nella società pluralista e secolarizzata)

la causa pia (~devota) è la “dimensione” (in facto esse e non più in fieri) del rapporto giuridico scaturito da una pia volontà, e costituitosi tra i beni destinati alla Chiesa e le istituzioni ecclesiali cui essi sono stati offerti

(Die causa pia ist die “Dimension” des Rechtsverhältnisses, das aus einem frommen Willen entstanden ist und zwischen den für die Kirche bestimmten Gütern und den kirchlichen Institutionen, denen sie angeboten wurden, besteht)

=> nel diritto canonico: titolo IV, e anche, soprattutto: can. 1261 CIC, can. 1267 CIC (offerte sono trasferite alla persona giuridica stessa), can. 1285 CIC (offerte solo nei limiti dell’amministrazione ordinaria e senza intaccare il patrimonio stabile), cann. 222, 1261 CIC (dovere dei fedeli di sovvenire)

=> l’Ordinario sia l’esecutore di tutte le pie voluntà, can. 1301 § 1 CIC


-> le pie fondazioni (costituite per iscritto da beni mobili o immobili che integrano una dote [~Mitgift] e che possono produrre un reddito [=Einkunft] destinato a un fine ecclesiale del can. 114 § 2 CIC)

il legislatore distingue in: le fondazioni autonome, cann. 114, 1303 § 1 n. 1 CIC <-> le fondazioni non autonome, can. 1303 § 1 n. 2 CIC

=> differenza: fond. autonoma = un soggetto giuridico con beni propri <-> fond. non autonoma = un patrimonio vincolato inserito (un spazio di tempo) in un soggetto giuridico già esistente (soggetta al Vescovo diocesano)

le tasse e i tributi

-> le tasse (<-> imposta cioè tributo): tasse amministrative o giuduziarie (cann. 1265, 1649 CIC)

=> natura ibrida! (pagamento obbligatorio in conseguenza di una richiesta volontaria):

l’interpretazione è controversa: tributo specifico <-> (più coretta:) categoria a sé o intermedia tra le offerte e i tributi cioè le imposte (arg.: flessibilità per la dimensione pastorale)


-> i tributi: ha un carattere generale e astratto, deve essere prudente ed equa e limitato all’ampio diocesano e riferisce sempre ai redditi dei soggetti, non sul patrimonio delle persone; l’autorità competente è il Vescovo diocesano

  • il tributo diocesano ordinario - can. 1263 CIC: non eccessivo e proporzionato; per le necessità della diocesi; soltanto alle persone giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione del Vescovo (cosidetto: “cattedratico”, can. 1504 CIC del 1917; strumento di perequazione finanziaria); Vescovo deve consultare previamente il consiglio per gli affari economici (tecnico-economico) e il consiglio presbiterale (pastorale/ opportunità)

  • il tributo diocesano straordinario - can. 1263 CIC: in una situazione di grave necessità economica; alle altre persone fisiche e giuridiche (private) che operani nella diocesi; ma deve essere moderata (storicamente: “subsidium caritas”, can. 1505 CIC del 1917)

  • il tributo per il seminario (tributo seminaristico) - can. 264 CIC: fine specifico: il finanziamento “del seminario” (non necessariamente diocesano); sulle persone giuridiche (tutti) sede in una diocesi


i principali sistemi di finanziamento extra ecclesiali

alla fine del can. 1263 CIC il legislatore ha inserito una formula che manifesta l’apertura ad altre forme di finanziamento della diocesi (cosidetta: “clausula teutonica”, perché i tributi dalle autorità tribunarie statali, a cui ci si riferisce, già esistevano in Germania, Austria e alcuni Cantoni svizzeri) <-> autofinanziamento a.e. nella Francia: denier de l'église (indipendenza del clero)

=> l’esistenza di diversi forme di finanziamento di attività della Chiesa da parte dello Stato o di altri soggetti extra-ecclesiali - si distingue: cooperazione indiretta e cooperazione diretta, come i seguenti:

  • la rimunerazione dei ministri del culto da parte dello Stato (Staatsleistungen) e le fabbricerie (Eigenständige Kirchenvermögensverwaltungen) - concordato Napoleone/ Pio VII (1801), oggi in Alsazia-Mosella e in Belgio e in Québec (le fabbricerie); Reichsdeputationshauptschluss (1803), la rimunerazione statale in Germania (BRD, eccetto Brema e Amburgo) esiste ancora oggi e non è stato sostituito

  • il tributo ecclesiastico con esazione statale (Kirchensteuer) - ha origine da un tributo parrochiale introdotto dal diritto dello Stato di Prussia (1794); attualmente si fonda sulla Legge Fondamentale di Bonn (1949, art. 140), che rinvia all’art. 137 della Constituzione di Weimar (1919): circa 4-9% dell’imposta sul reddito, l’amministrazione quasi completa statale (-> cann. 1263, 3 CIC!)

    -> dichiarazione (decreto generale) di uscita della Chiesa (DBK, 2012): uscita è stata considerata un atto di abbandono formale della fede (apostasia, eresia, scisma) <-> Comunicazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (2006): si distingue tra l’atto amministrativo e l’atto formale di defizione

  • l’assegnazione fiscale (~Steuerzuweisung) - in Italia (“otto per mille” ) e in Spagna: “contributo indirietto volontario”

    -> differenza significa: non esprime alcuna scelta non destina nulla (Spagna) <-> non esprime alcuna scelta vede la propria quota ripartita proporzionalmente in base alle scelte espresse dagli altri contribuenti (Italia) => la Chiesa cattolica ricevono fondi anche dai contribuenti che non scelgono


l’amministrazione dei beni ecclesiastici

(titolo II - cann. 1273-1289 CIC)

amministrare = la gestione dei beni e il compiemento di tutti gli atti necessari (in senso economico più stretto), dall’acquisto all’alienazione (in senso economico ampio) e l’esecuzione di atti di governo, diversi dal legificare e dal giudicare (in senso giuridico-pastorale)

-> l’amministrazione spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli beni appartengono (can. 1279 § 1 CIC); vigilanza dell’amministrazione spetta all’Ordinario (can. 1276 CIC)


gli atti di amministrazione ordinaria:

= gli atti ripetitivi, prevedibili e necessari alla gestione corrente dei beni e che non alterano in modo significativo o rischioso la consistenza del patrimonio (~ cfr. cann. 1283-1285 CIC)

=> Possono essere compiuti liberamente dall’amministratore nell’ambito del suo ufficio (can. 1281 § 1 CIC)


gli “atti di maggiore importanza”:

= gli atti che pur non essendo alienazioni ma hanno rilevanza economica significativa per la persona giuridica (straordinarietà stabilito dalla conferenza episcopale)

=> udire o necessità del consenso (amm. straord.) del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultatori (can. 1277 CIC)

=> questa norma si applica solo alle diocesi (<-> can. 1281 CIC), arg. nella diocesi non ci sono norme statutarie, non c’è un Ordinario cui rendere conto dell’attività amministrativa


gli atti di amministrazione straordinaria:

= gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, comportano rischio o rilevanza economica e non rientrano nella gestione ordinaria (-> aspetti quantitativi; straordinarietà stabilito negli statuti o in un decreto dell’Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici)

=> richiedono la licenza scritta dell’ordinario (can. 1281 § 1-2 CIC)


gli atti che intaccano “il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”:

= gli atti che diminuiscono stabilmente il patrimonio o ne compromettono l’integrità o redditività (= sempre atti di amministrazione straordinaria)

=> sono soggetti al regime dell’alienazioni dei cann. 1291–1295 CIC: la licenza dell’autorità competente (dipende dalla somma fissata dal diritt, can. 1291 CIC)/ la licenza della Santa Sede (beni preziosi o culturali o il cui valore eccede la somma massima stabilita, can. 1292 § 2 CIC)

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Yannick S.

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